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Da fine dicembre 2026 caffè e cacao venduti in Ue dovranno essere tracciati fino al singolo campo di coltivazione, pena il blocco alla dogana

Cos’è successo
Il Regolamento (UE) 2025/2650, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 23 dicembre 2025 ed entrato in vigore il 26 dicembre 2025, ha ulteriormente rinviato l'applicazione del Regolamento sulla deforestazione (EUDR, Regolamento Ue 2023/1115). Le nuove scadenze vincolanti sono il 30 dicembre 2026 per gli operatori e commercianti medio-grandi e il 30 giugno 2027 per micro e piccole imprese. La normativa impone che caffè, cacao, soia, gomma, olio di palma, bovini e legno immessi sul mercato Ue siano tracciabili fino al singolo appezzamento di origine e certificati come "a deforestazione zero" secondo la legislazione del Paese produttore.
Perché conta
Il regolamento modificativo introduce due nuove categorie di operatore, "a monte" e "a valle", che ridistribuiscono gli obblighi di due diligence lungo la filiera: gli operatori a monte (import diretto) restano soggetti agli adempimenti più stringenti, mentre quelli a valle (commercianti successivi) hanno obblighi più leggeri, una distinzione che alleggerisce parzialmente l'onere per l'ultimo tratto della filiera italiana (torrefattori e distributori);
la Commissione Europea era tenuta per legge a completare un riesame di semplificazione entro il 30 aprile 2026, focalizzato in particolare sull'impatto della normativa su micro e piccoli operatori primari; il pacchetto di semplificazione è stato pubblicato a maggio 2026, con ulteriori chiarimenti sugli obblighi di due diligence, sull'ambito di applicazione dei prodotti e sul sistema informativo centrale (TRACES);
uno studio legale che ha analizzato il testo definitivo segnala un punto ancora aperto: il periodo transitorio 2026-2027, durante il quale l'EUDR si applicherà già agli operatori a valle ma non ancora ai micro e piccoli operatori primari, richiederà probabilmente ulteriori chiarimenti operativi da parte della Commissione.
Adesso
Il testo normativo precisa che il rinvio non comporta alcun indebolimento sostanziale degli obiettivi ambientali dell'EUDR: resta fermo il principio che i prodotti a deforestazione zero sono un requisito di accesso al mercato europeo, non un obiettivo negoziabile, un punto ribadito esplicitamente nel testo della norma;
per gli esportatori extra-Ue, inclusi i grandi produttori africani (Etiopia, Uganda, Kenya) e sudamericani e asiatici (Brasile, Vietnam), la scadenza di dicembre 2026 richiede sistemi di tracciabilità geolocalizzata validi per l'accesso al mercato europeo, un requisito che secondo gli osservatori di settore potrebbe influenzare l'organizzazione delle filiere anche verso mercati di sbocco non europei;
Per gli operatori assicurativi attivi su trade credit e business interruption nella filiera del caffè, l'avvicinarsi della scadenza EUDR rappresenta un fattore di rischio operativo concreto nei prossimi tre mesi, con possibili ritardi nelle spedizioni per i fornitori non ancora pienamente conformi ai requisiti di tracciabilità.