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Su 3 tipologie di impianto agrivoltaico 2 continuano a ricevere i contributi agricoli europei e una no, la più diffusa perde i pagamenti Pac

Cos’è successo
L'agrivoltaico si sta affermando come una delle principali direttrici di investimento nella transizione energetica del settore agricolo, ma la sua compatibilità con i pagamenti diretti della Pac non è automatica. Le Linee Guida Mite 2022 distinguono tre tipologie di impianto. Il Tipo 1 (moduli sopraelevati, con coltivazione sotto i pannelli) e il Tipo 3 (pannelli verticali) restano ammissibili agli aiuti. Il Tipo 2, il più diffuso perché assimilabile al fotovoltaico a terra con file intervallate, perde l'accesso ai pagamenti perché interrompe stabilmente la continuità dell'attività agricola.
Decisivo anche lo stato del fascicolo aziendale: l'agricoltore deve mantenere piena disponibilità del terreno e libertà nelle scelte colturali. Se cede a terzi il diritto di superficie, perde il titolo di conduzione, anche quando il gestore dell'impianto gli consente comunque di coltivare.
Perché conta
Il caso mostra come la transizione energetica rischi di scontrarsi con i vincoli Pac quando il modello di business energetico prevale su quello agricolo.
- Il Tipo 2 è spesso il più economico da realizzare e il più diffuso tra gli investitori energetici, ma è anche quello che espone gli agricoltori al rischio di perdere i pagamenti diretti;
- La cessione del diritto di superficie a fondi di investimento o utility energetiche è una clausola contrattuale critica: senza titolo di conduzione valido, la superficie esce dal fascicolo aziendale a prescindere dagli accordi informali sulla coltivazione;
- Restano validi anche sulle superfici agrivoltaiche tutti gli obblighi di condizionalità (Bcaa), quindi l'agrivoltaico non è una scorciatoia per sottrarsi alle regole ordinarie della Pac.
Adesso
- La Legge 4/2026, di conversione del Dl 175/2025, ha introdotto per la prima volta in una norma primaria la definizione di impianto agrivoltaico nel Testo Unico Fer, imponendo un'asseverazione progettuale che attesti il mantenimento di almeno l'80% della Produzione Lorda Vendibile agricola;
- Resta il riferimento all'articolo 32 del regolamento Ue 1307/2013 sull'attivazione dei diritti all'aiuto: le superfici restano ammissibili solo se l'attività agricola rimane prevalente e viene comunicata preventivamente all'organismo pagatore;
- Chi negozia contratti di concessione con operatori energetici dovrà quindi far coincidere i requisiti della nuova disciplina Fer con quelli Pac, verificando tipologia di impianto, soglia dell'80% di Plv e piena disponibilità del fascicolo aziendale prima della firma.