Vai all’articolo
FPSUpdatesIntelligence Platform

Policy NewsTecnologia & AI

Il decreto legislativo sull'AI Act espone maggiormente le aziende in caso di danni causati dall'intelligenza artificiale

5 min di lettura
Il decreto legislativo sull'AI Act espone maggiormente le aziende in caso di danni causati dall'intelligenza artificiale

Cos’è successo

Il decreto legislativo con cui l'Italia punta ad adeguare il proprio ordinamento all'AI Act — quello che, nel primo titolo, autorizza il riconoscimento facciale della polizia — ha una seconda metà incentrata sulla responsabilità: chi paga, e come, quando un sistema di intelligenza artificiale causa un danno. Non riguarda, infatti, solo le forze dell'ordine ma i sistemi di AI in generale, con un occhio di riguardo a quelli "ad alto rischio" usati in ambiti sensibili come la selezione del personale, il credito o le infrastrutture critiche.

Il regime poggia su tre piani. Sul penale nasce un reato nuovo — l'art. 437-bis del codice penale — che punisce chi, nel progettare, produrre o usare professionalmente un'AI ad alto rischio, omette le misure di sicurezza o la sorveglianza umana, se da ciò deriva un pericolo concreto per le persone: da uno a cinque anni di reclusione, che diventano due-otto se il pericolo riguarda l'incolumità pubblica o la sicurezza dello Stato. Poi può rispondere anche l'azienda in quanto tale, con multe che possono superare il milione di euro e sanzioni fino all'esclusione dagli appalti pubblici. E infine il civile, dove lo schema cambia le regole per provare il danno e ottenere il risarcimento — la parte più delicata.

Perché conta

L'Italia, di fatto, rimette in piedi da sola un pezzo delle tutele sui danni da AI che Bruxelles aveva appena buttato via. L'Unione aveva infatti in cantiere due serie di regole sui danni da AI. Una riguarda i prodotti difettosi, e ora include anche software e sistemi AI, trattati come “prodotti”: è già approvata, ma gli Stati devono recepirla entro fine 2026. L'altra, la “direttiva sulla responsabilità da AI”, rendeva invece più facile ottenere il risarcimento quando qualcuno sbaglia a progettare o usare un sistema, ed è stata ritirata dalla Commissione nel febbraio 2025, per mancanza di accordo e sotto la spinta a "semplificare" le regole digitali. Il decreto italiano, nel secondo titolo, ne recupera il meccanismo centrale.

  • Quel meccanismo alleggerisce di fatto l'onere della prova. Di norma tocca a chi subisce il danno collegarlo al sistema che l'ha prodotto; ma con un'AI opaca, che dall'esterno nessuno può ispezionare, quel collegamento è quasi impossibile da provare. Il decreto non ribalta del tutto l'onere, ma va ad alleggerire proprio quell'anello. Anzitutto: quando il danneggiato dimostra che l'azienda ha violato un obbligo dell'AI Act, il nesso tra la violazione e il danno si presume, salvo prova contraria — restano a suo carico la violazione, il danno e — dove serve — la colpa; non più il legame causale (art. 20). In più, se la sua domanda è già verosimile, può chiedere al giudice di ordinare all'azienda di esibire gli “interni” del sistema, vale a dire i registri di funzionamento, la documentazione sui rischi e su come opera; e se l'azienda, senza giustificato motivo, non collabora su quei documenti, il giudice può ritenere ammessi i fatti contro di lei (è l’art. 19). Sono le due leve centrali della direttiva europea ritirata, riprese e in parte ampliate;
  • Il nuovo reato, l'art. 437-bis, sposta la responsabilità penale sull'intera filiera: non solo chi usa il sistema, ma anche chi lo progetta, lo addestra, lo produce o lo mette sul mercato. Omettere le protezioni tecniche o la sorveglianza umana su un'AI ad alto rischio, quando ne deriva un pericolo per le persone, diventa punibile. E accanto alla persona può risponderne l'azienda stessa, attraverso la responsabilità degli enti — medesimo schema già usato per corruzione e reati ambientali — con multe salate e il rischio di restare esclusa dagli appalti pubblici;
  • Essere in regola con l'AI Act non mette al riparo: il decreto dice esplicitamente che il rispetto del regolamento europeo, anche se certificato, "non esclude di per sé la responsabilità" (art. 21). La certificazione, insomma, non è uno scudo: si può aver seguito ogni casella e rispondere comunque del danno, secondo le regole ordinarie del risarcimento; e chi un obbligo lo ha invece violato si ritrova pure la presunzione del nesso a proprio carico. Nell'insieme, il decreto sposta parecchia esposizione su chi costruisce e vende i sistemi AI.

Adesso

  • Come il resto del decreto, si tratta ancora di uno schema: le commissioni Affari costituzionali e Giustizia del Senato devono dare il parere entro il 25 agosto, e la delega scade il 10 ottobre. Al di là dei tempi parlamentari, gli altri Stati dell'UE sui danni da AI restano ai regimi ordinari — la responsabilità per colpa del diritto nazionale e, una volta recepita entro fine 2026, quella per prodotto difettoso, che non richiede di provare la colpa di nessuno. L'Italia ci aggiunge sopra strumenti processuali pensati apposta per l'AI;
  • Che sia un bene dipende un po’ da come lo si guarda. Da un lato c’è il tentativo di colmare un vuoto: senza presunzione e senza obbligo di aprire la scatola, collegare il danno a un modello il cui interno rimane largamente imperscrutabile è di fatto fuori portata — e la Commissione, ritirando la direttiva, quel problema si trova a lasciarlo aperto. Dall'altro, quella direttiva serviva proprio a dettare regole uniformi in tutta l'UE, quindi una soluzione solo italiana rischia, tanto per cambiare, di frammentare il mercato unico — l'opposto dello scopo di partenza — e di caricare le imprese di un onere che la Commissione, in assenza di accordo, aveva preferito accantonare;
  • Molto dipenderà da due cose che oggi non si vedono ancora. La prima è quanto facilmente i giudici riterranno provata una violazione (e quanto conterà la prova contraria). La seconda sarà capire se attorno a questa responsabilità nascerà un mercato assicurativo — che il decreto non impone, ma mette in conto, disciplinando l'azione diretta contro l'assicuratore (citare direttamente la compagnia) laddove una copertura esista. Se il testo passa, chi sviluppa o vende AI per il mercato italiano si troverà davanti a un regime probatorio specifico per l'AI che, senza armonizzazione europea, non avrebbe un equivalente comune e potrebbe cambiare da uno Stato all'altro.

FPS / NELLA TUA INBOX

Il contesto fa la differenza.

Continua a seguire i temi che contano con le newsletter di FPS Updates.

Scopri le newsletter
Tutti gli articoli ↗
Tecnologia & AI

Gli Usa escludono DeepSeek dalle agenzie federali, i suoi agenti sono 12 volte più inclini a seguire istruzioni malevole

Tecnologia & AI

Anthropic vuole mettere il 5% delle azioni in un fondo per donazioni e sostegno ai lavoratori colpiti dall’AI

Tecnologia & AI

La task force di Trump sull’AI più avanzata ha 120 giorni per proporre le regole sui suoi modelli